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Procedimento prefallimentare e onere della prova

Procedimento prefallimentare e onere della prova

da Marco Amorese / sabato, 30 aprile 2016 / Pubblicato il Accordi, Ristrutturazioni e procedure concorsuali

L’assenza delle condizioni di fallibilità va provata dal debitore.

Cass. Civ. 21/3/2016 n. 5516

La Corte di Cassazione ha riaffermato che il debitore che in un procedimento voglia fare valere l’insussistenza dei requisiti dimensionali di fallibilità deve darne prova senza potere contare sull’iniziativa officiosa del Tribunale. Pertanto, il debitore che non depositi i bilanci nel giudizio prefallimentare non può lamentarsi della mancata verifica, da parte del Tribunale, dell’insussistenza del requisito dimensionale di fallibilità. Il principio è ormai ampiamente consolidato ed era stato riaffermato anche recentemente da Cass. civ. Sez. I, 15/01/2016, n. 625 (e, precedentemente, da Cass. civ., 04/06/2012, n. 8930). La Cassazione consolida pertanto l’orientamento più rigoroso in tema di ripartizione dell’onere della prova non sviluppando le aperture verso un’iniziativa officiosa più vasta che erano state adombrate in alcune precedenti pronunce (Cass. civ. Sez. I, 04/12/2015, n. 24721 (rv. 638149) che comunque avevano concluso che l’iniziativa officiosa dovesse svilupparsi nell’ambito del thema decidendum definito dalle allegazioni delle parti.

Va ricordato che la giurisprudenza ha, in modo uniforme, adottato un approccio rigoroso anche per quanto riguarda la valutazione dei dati contabili ed ha ritenuto che il deposito degli ultimi tre bilanci costituisce la base informativa necessaria per valutare i requisiti dimensionali, ma che il Tribunale ha facoltà di discostrarsi dalle risultanze degli stessi ogniqulvolta abbia ragione di ritenere che essi siano inattendibili e non ritraggano correttamente la realtà sociale (Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 28/06/2012, n. 11007 – App. L’Aquila, 09/05/2013).

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